PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. (Capacità giuridica). Ogni essere umano acquista la capacità giuridica dal momento del concepimento.
      I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita».